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STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESPERTI SICUREZZA AMBIENTE

A.N.E.S.A.

 

Art. 1 - Denominazione e durata -

E' costituita con durata illimitata la A.N.E.S.A. "Associazione Nazionale Esperti Sicurezza Ambiente" fra i tecnici ed i giuristi che operano nel campo della salute, della Sicurezza e dell'Ambiente, in proprio o presso Aziende Pubbliche e Private, quali :

 

Art. 2 - Sede

La Associazione ha sede in Roma via Meuccio Ruini n. 25. Possono essere istituite sedi secondarie distaccate mediante deliberazione dell'Assemblea.

Il cambio della sede nell'ambito dello stesso Comune non dà   luogo a modifiche statutarie.

     

Art. 3 - Scopi

La Associazione non ha fini di lucro ed ha i seguenti scopi:

a)   ordinamento, tutela, migliore qualificazione dei tecnici operatori nel campo della salute, sicurezza,  prevenzione  e dell'Ambiente;

b)  l'attività di studio e ricerca nelle discipline di cui al precedente punto a) e la collaborazione con le Aziende Pubbliche e Private ed Enti per i problemi della salute e sicurezza del lavoro, negli appalti pubblici e privati, servizi e lavori allo scopo di una corretta applicazione delle normative di salute e sicurezza e dell'ambiente che assicuri una parità concorrenziale, efficienza e trasparenza nella pianificazione, nell'affidamento, esecuzione e controllo dei lavori e/o forniture;

c)   la formazione e l'aggiornamento professionale specifico per i lavoratori tutti e coloro ad essi equiparati, particolarmente per i committenti, i datori di lavoro, gli allievi degli istituti di istruzione e universitari, i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. L'Associazione si prefigge di prestare Assistenza e Informazione ai propri associati attivando lo Sportello unico della prevenzione e dell'ambiente.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà svolgere operazioni economiche marginali e comunque strumentali ai propri scopi, e procedere nei limiti della legge all'attività editoriale e tipografica, anche con mezzi informatici multimediali concernente prevalentemente la pubblicazione di saggi, cataloghi e testi riguardanti l'attività e le materie trattate, in favore degli associati. L'Associazione può anche aderire ad altre Organizzazioni operanti in settori affini.

 

Art. 4- Associati - Ammissione - Diritti ed obblighi

Possono aderire alla Associazione, quali associati, i tecnici ed i giuristi che operano nel campo della salute, Sicurezza e per l'Ambiente come indicato all'art. 1, i quali abbiano effettiva esperienza nel campo della salute e sicurezza del lavoro e coloro i quali a giudizio del Consiglio Direttivo abbiano esperienza analoga ed equivalente .

Fanno parte dell'Associazione:

1.   Associati Fondatori: i sottoscrittori dell'atto costitutivo;

2.   Associati Ordinari: i sottoscrittori della domanda di ammissione e in regola con il versamento della quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo;

3.   Associati Sostenitori: i sottoscrittori della relativa domanda di ammissione che contribuiscono annualmente al raggiungimento degli scopi ed obiettivi dell'Associazione con il versamento di una quota contributiva;

4.   Associati Onorari: sono designati dal Consiglio Direttivo, per la loro riconosciuta competenza, esperienza tecnico - scientifica nel campo della salute e sicurezza del lavoro dell'ambiente a livello nazionale ed europeo.

Le domande di ammissione degli Associati Ordinari e degli Associati Sostenitori, complete del versamento della quota associativa, dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Gli associati ordinari e gli associati sostenitori che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno, saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della rispettiva. quota associativa. L'associato ha diritto di ricevere l'aggiornamento professionale specifico partecipando a convegni, seminari indetti dall'associazione ed usufruire di sconti sulle attività promozionali dell'associazione.

 

Art. 5 - Recesso, esclusione e decadenza dell'associato

L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori ed ha effetto con la scadenza dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.

E' motivo di esclusione dell'associato aver avuto comportamenti che disattendono la disciplina e le norme deontologiche dell'Associazione.     

Il provvedimento di esclusione è deliberato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.

E' automatico motivo di decadenza dal novero di Associato il mancato pagamento della quota associativa annuale. Il provvedimento di decadenza viene adottato in via amministrativa e ratificato, come semplice presa d'atto dal Consiglio Direttivo.

I soci receduti o decaduti possono essere riammessi con l'accettazione della loro domanda da parte del Consiglio Direttivo.

 

Art. 6 - Fondo Comune -

Il Fondo Comune e costituito inizialmente da una quota di Euro 516,46 (cinquecentosedici/46) per ogni associato fondatore e sarà aumentato in relazione alle quote versate dagli associati Ordinari e Sostenitori,

Per l'intera durata dell'Associazione non potranno essere pretese nè la divisione del Fondo Comune nè la restituzione della quota .

Le quote inoltre non potranno essere trasmesse per atto tra vivi, nè rivalutate.

E' fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, su indicazioni dell'assemblea ad altre organizzazioni senza fini di lucro operanti in identico o analogo settore, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

 

Art. 7 - Entrate

Le entrate dell'Associazione sono :

-  le quote associative degli associati ordinari e degli associati sostenitori;

-  i contributi straordinari degli associati;

-  i contributi di Enti o Aziende Pubbliche e private;     

-    i ricavi delle attività dell'associazione.

 

 Art. 8 - Contributi

Gli associati sono tenuti a versare:

-       un contributo di iscrizione;

-       una quota associativa annuale;

nelle misure e secondo i criteri stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 9- Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione per l'esercizio successivo, e li sottopone all'approvazione dell'assemblea, corredandoli di una relazione sulla gestione.

 

Art. 10 - Organi

Organi della Associazione sono:

-  l'Assemblea;

-  il Consiglio Direttivo con il Presidente e il Segretario;

-  il Comitato tecnico - scientifico;

 -  il Collegio dei Revisori dei Conti;

-       il Tesoriere;

-       il Collegio dei Probiviri.

 

Art. .11 - Assemblea degli Associati

L'Assemblea è costituita dagli Associati Fondatori, dagli Associati Ordinari e dai Associati Sostenitori.     

Gli Associati Onorari partecipano solo alle riunioni delle Assemblee che sono convocate allo scopo di definire gli obiettivi programmatici dell'Associazione ed esprimono un voto solo consultivo e non sulle decisioni assembleari. Gli Associati Fondatori e gli Associati Ordinari e Sostenitori hanno diritto ad un voto per la propria quota nel Fondo Comune e possono rappresentare per delega non più di due associati.

L'Assemblea deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta da almeno un sesto degli associati. In questo ultimo caso se gli amministratori non vi provvedono entro quindici giorni, gli associati richiedenti potranno di loro iniziativa convocare l'assemblea o chiederne la convocazione al Presidente del Tribunale di Roma.

Compete all'Assemblea riunita in via ordinaria:

-     nominare il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Tesoriere e il Collegio dei Probiviri;

-  approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;

-     approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività volta e sui programmi per l'avvenire;

-     deliberare sui ricorsi avverso l'attività del Consiglio Direttivo;

-      istituire Settori specializzati ordinandone il funzionamento, nel rispetto delle disposizioni statutarie.

-      Compete ancora alla Assemblea, riunita in via straordinaria:

-  deliberare per modificazioni del presente statuto;      

-     deliberare in merito allo scioglimento della Associazione.

 

Art. 12 - Convocazione e deliberazioni

-     La Assemblea deve essere convocata, in via ordinaria, almeno annualmente.Va sempre convocata con avviso scritto, spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza, con lettera raccomandata e/o via Fax che indichino gli argomenti all'ordine del giorno.

-  La Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la maggioranza degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero di associati presenti o rappresentati.

-       L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi degli associati e, in seconda convocazione,  quando siano presenti o rappresentati almeno il cinquanta per cento più uno degli associati.  

Le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza dei voti. Le modalità delle votazioni sono stabilite di volta in volta dalla Assemblea.Il voto può anche essere espresso per corrispondenza data la ampia presenza degli associati, che potrebbero essere impossibilitati ad intervenire ed a votare direttamente in assemblea .

Le modalità di espressione del voto per corrispondenza saranno precisate in occasione delle singole convocazioni sotto il capitolo "procedure per la partecipazione" o in base a regolamento eventualmente predisposto dal Consiglio Direttivo.

L'associato, impossibilitato a partecipare all'Assemblea, può comunque delegare all'uopo, per iscritto, altro associato.

Ciascun associato non può essere portatore di più di due deleghe.

I lavori dell'Assemblea sono diretti da un Presidente e verbalizzati da un segretario, ambedue nominati all'inizio dell'adunanza.

Art. 13 - Consiglio Direttivo dell'Associazione

Il Consiglio Direttivo è composto da sette a venticinque membri, scelti tra gli associati fondatori, ordinari e sostenitori. Il numero dei membri viene determinato, volta per voIta, dalla Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche sociali. I membri del Consiglio direttivo durano in carica, tre anni e sono rieleggibili.

E' auspicabile che partecipino nel Consiglio Direttivo almeno un professionista associato all' A.N.E.S.A. dei seguenti Ordni e Collegi Professionali :

-  Ordine degli Avvocati,

-  Ordine degli Ingegneri ,

-  Ordine degli Architetti,                    

-  Collegio Professionale dei Periti Industriali,

-  Collegio dei Geometri ,              

-  Rappresentante dell'Ordine dei Medici,

-  Esperti qualificati nelle radiazioni,

-  Dottori in Scienze forestali e agrarie,

-     Ergonomi e Igienisti.

-     Il Consiglio Direttivo :

-     nomina un Presidente e due Vice Presidenti;

-  nomina un Segretario Generale;

-     stabilisce l'importo annuale delle quote associative;

-  predispone il bilancio Preventivo e Consuntivo;

-     delibera sulle ammissioni, esclusioni e decadenze degli associati;

-      designa gli associati onorari dell'Associazione nonché il Comitato tecnico scientifico;

-      coordina e organizza le attività dell'Associazione, emanando pareri, determinazioni ed orientamenti professionali inerenti l'attività dell'associazione;

-       sottopone all'approvazione dell'Assemblea i Regolamenti relativi al funzionamento interno dell'Associazione e le eventuali modifiche statutarie.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente nel caso lo ritenga necessario o dietro richiesta di non meno di cinque Consiglieri. mediante raccomandata con avviso scritto, o via Fax  spedito almeno sei giorni prima dell'adunanza, con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Alla adunanza possono partecipare, senza diritto al voto, i revisori dei conti dell'Associazione. validamente riunito il Consiglio Direttivo quando sia presente la maggioranza dei membri, che all'uopo non possono farsi rappresentare, e validamente delibera a maggioranza dei voti.

Quando, tra favorevoli e contrari, esista parità, prevale la parte comprendente il voto del Presidente.

Qualora nel corso del triennio, a seguito di dimissioni o mancanza, il numero dei consiglieri sia inferiore a sette vengono cooptati quali Consiglieri gli associati che, nel l'assemblea che ha eletto il Consiglio Direttivo hanno avuto il numero di preferenze immediatamente inferiore. Questi ultimi rimarranno in carica per la rimanenza del triennio.

L'assenza ingiustificata a due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la decadenza dalla funzione di Consigliere con apposita delibera del medesimo Consiglio.

 

Art. 14 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale della Associazione e può svolgere tutte le operazioni di amministrazione ordinaria e straordinaria. Egli può delegare, occorrendo anche disgiuntamente, lo svolgimento di parte dei suoi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.Ai Vice Presidenti ed al Segretario Generale dell'Associazione.

Il Presidente provvede alla esecuzione delle delibere e propone la nomina dei Coordinatori dei vari Settori specialisti.

 

Art. 15 - Segretario Generale dell'Associazione

Il Segretario Generale provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo in conformità delle direttive del Presidente; redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, nonchè delle Assemblee ordinarie e straordinarie. Può farsi coadiuvare da esperti per specifiche mansioni.

 

Art. 16 - Comitato tecnico scientifico

Il Comitato tecnico - scientifico dell'Associazione è costituito da tutti gli associati onorari designati dal Consiglio Direttivo, i quali hanno una riconosciuta competenza ed esperienza tecnico - scientifica nel campo della salute e sicurezza del lavoro a livello nazionale ed europeo.

Il  Comitato tecnico - scientifico costituisce il supporto tecnico - scientifico del Consiglio Direttivo e collabora con l'Associazione per la soluzione delle relative problematiche, suggerendo proposte per la programmazione dell'attività associativa in rapporto all'evoluzione delle norme della buona tecnica, delle leggi e degli obiettivi da raggiungere.      

Il Consiglio tecnico - scientifico può nominare nel suo interno il Presidente e il Vice Presidente dello stesso Comitato per la necessaria rappresentanza in ogni sede.

 

Art. 17 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il   Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea degli associati possibilmente tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili ed hanno il   controllo amministrativo e contabile dell'Associazione. I membri effettivi eleggono tra loro il Presidente, con libero procedimento.

Il Collegio controlla l'amministrazione della Associazione, verificando le operazioni di cassa, accertando la regolare tenuta della contabilità. esaminando i conti consuntivi.

Il   Collegio vigila sulla osservanza delle disposizioni di legge e di statuto ordinatrici della attività dell'associazione.

 

Art. 18 - Tesoriere

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo e può essere scelto anche tra persone all'esterno dell'Associazione. Partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo con parere consultivo. Il Tesoriere riceve e custodisce i contributi associativi, le elargizioni ed i versamenti vari, provvede ai pagamenti previsti nel bilancio. Tiene l'amministrazione ordinaria dell'Associazione e predispone i dati per il bilancio di previsione e il consuntivo da fornire al Consiglio Direttivo. Il Tesoriere. previa delega del Presidente, può aprire conti correnti presso istituti bancari e presso l'amministrazione postale.

 

Art. 19 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea degli associati e nomina nel suo seno il Presidente. Vigila sulla corretta applicazione del presente statuto, esprime pareri sulle controversie tra gli associati.

 

Art. 20 - Controversie     

Per la risoluzione delle controversie viene obbligatoriamente  in prima sede esperita la procedura dell'arbitrato come previsto dal Titolo VIII del Codice di Procedura Civile e solo successivamente è competente il Foro di Roma.

 

Art. 21 - Norme applicabili

Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile ed a quelle sulle Associazioni.

  1. F.to:   Primerano Eugenio 

  2. F.to:   Corrado Rossetti

  3. F.to:   Di Mario Alessandro

  4. F.to:   Roberto Pallotta

  5. F.to:   Ugo Ciolli

  6. F.to:   Emidio Sigismondi

  7. F.to:   Marsili Massimo

  8. F.to:   Guido Virtuoso

  9. F.to:   Enrico Zuccarino

  10. F. to:  Renato Pascotto

F. to:   Francesca Costa - notaio