SCARICA QUI IL MODULO PER L'ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE
STATUTO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESPERTI SICUREZZA AMBIENTE
A.N.E.S.A.
Art. 1 - Denominazione e durata -
E' costituita con durata illimitata la A.N.E.S.A.
"Associazione Nazionale Esperti Sicurezza Ambiente" fra
i tecnici ed i giuristi che operano nel campo della salute, della
Sicurezza e dell'Ambiente, in proprio o presso Aziende Pubbliche
e Private, quali :
Consulenti della sicurezza sul lavoro,
Coordinatori della Sicurezza nei lavori
edili e di genio civile.
Responsabili del Servizio Prevenzione e
Protezione dai rischi.
Ingegneri,
Architetti,
Medici competenti,
Geologi,
Periti Industriali,
Geometri,
Esperti in Scienze Agrarie e Forestali,
Esperti qualificati nelle radiazioni,
Ergonomi,
Rappresentanti per la Sicurezza,
Addetti al Servizio di prevenzione e
protezione dai rischi,
Incaricati all'antincendio, al Pronto
Soccorso ed altri
Art.
2 - Sede
La Associazione ha sede in Roma via Meuccio Ruini n. 25. Possono essere istituite sedi secondarie distaccate mediante deliberazione dell'Assemblea.
Il cambio della sede nell'ambito dello
stesso Comune non dà
luogo a modifiche statutarie.
Art. 3 - Scopi
La Associazione non ha fini di lucro ed ha i
seguenti scopi:
a) ordinamento, tutela, migliore
qualificazione dei tecnici operatori nel campo della salute,
sicurezza, prevenzione e dell'Ambiente;
b) l'attività di studio e ricerca
nelle discipline di cui al precedente punto a) e la collaborazione
con le Aziende Pubbliche e Private ed Enti per i problemi della
salute e sicurezza del lavoro, negli appalti pubblici e privati,
servizi e lavori allo scopo di una corretta applicazione delle
normative di salute e sicurezza e dell'ambiente che assicuri una
parità concorrenziale, efficienza e trasparenza nella
pianificazione, nell'affidamento, esecuzione e controllo dei
lavori e/o forniture;
c) la formazione e
l'aggiornamento professionale specifico per i lavoratori tutti e coloro ad essi
equiparati, particolarmente per i committenti, i datori di lavoro, gli allievi degli
istituti di istruzione e universitari, i partecipanti
a corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.
L'Associazione si prefigge di prestare Assistenza e Informazione ai propri
associati attivando lo Sportello unico della prevenzione e
dell'ambiente.
Per
il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà
svolgere operazioni economiche
marginali e comunque strumentali ai propri scopi, e procedere
nei limiti della legge all'attività editoriale e tipografica, anche con mezzi informatici multimediali
concernente
prevalentemente la pubblicazione di saggi, cataloghi e testi
riguardanti l'attività e le materie trattate, in favore degli
associati. L'Associazione può anche aderire ad altre
Organizzazioni operanti in settori affini.
Art.
4- Associati - Ammissione - Diritti ed obblighi
Possono
aderire alla Associazione, quali associati, i tecnici ed i
giuristi che operano nel campo della salute, Sicurezza e per
l'Ambiente come indicato all'art. 1, i quali abbiano effettiva
esperienza nel campo della salute e sicurezza del lavoro e
coloro i quali a giudizio del Consiglio Direttivo abbiano
esperienza analoga ed equivalente .
Fanno
parte dell'Associazione:
1. Associati Fondatori: i
sottoscrittori dell'atto costitutivo;
2. Associati Ordinari: i
sottoscrittori della domanda di ammissione e in regola con il versamento della quota associativa deliberata dal
Consiglio Direttivo;
3. Associati Sostenitori: i
sottoscrittori della relativa domanda di ammissione che
contribuiscono annualmente al raggiungimento degli scopi ed
obiettivi dell'Associazione con il versamento di una quota
contributiva;
4. Associati Onorari: sono
designati dal Consiglio Direttivo, per la loro riconosciuta
competenza, esperienza tecnico - scientifica nel campo della
salute e sicurezza del lavoro dell'ambiente a livello nazionale
ed europeo.
Le
domande di ammissione degli Associati Ordinari e degli Associati
Sostenitori, complete del versamento della quota associativa,
dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima
riunione utile.
Gli
associati ordinari e gli associati sostenitori che non avranno
presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 ottobre di
ogni anno, saranno considerati associati anche per l'anno
successivo ed obbligati al versamento della rispettiva. quota
associativa. L'associato ha diritto di ricevere l'aggiornamento
professionale specifico partecipando a convegni, seminari
indetti dall'associazione ed usufruire di sconti sulle attività
promozionali dell'associazione.
Art.
5 - Recesso, esclusione e decadenza dell'associato
L'associato
può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo
di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di
recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori
ed ha effetto con la scadenza dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.
E'
motivo di esclusione dell'associato aver avuto comportamenti che
disattendono la disciplina e le norme deontologiche dell'Associazione.
Il
provvedimento di esclusione è deliberato dal Consiglio Direttivo
a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.
E'
automatico motivo di decadenza dal novero di Associato il mancato
pagamento della quota associativa annuale. Il provvedimento di
decadenza viene adottato in via amministrativa e ratificato, come
semplice presa d'atto dal Consiglio Direttivo.
I
soci receduti o decaduti possono essere riammessi con
l'accettazione della loro domanda da parte del Consiglio
Direttivo.
Art.
6 - Fondo Comune -
Il
Fondo Comune e costituito inizialmente da una quota di Euro 516,46
(cinquecentosedici/46) per ogni associato fondatore e sarà aumentato in
relazione alle quote versate dagli associati Ordinari e
Sostenitori,
Per l'intera durata dell'Associazione non
potranno essere pretese nè la divisione del Fondo Comune nè la
restituzione della quota .
Le quote inoltre non potranno essere
trasmesse per atto tra vivi, nè rivalutate.
E' fatto assoluto divieto di distribuire
anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonchè fondi,
riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo
è devoluto, su indicazioni dell'assemblea ad altre organizzazioni
senza fini di lucro operanti in identico o analogo settore, o a
fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di
cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e
salvo diversa disposizione imposta dalla legge.
Art.
7 - Entrate
- le quote associative degli associati
ordinari e degli associati sostenitori;
-
i contributi straordinari degli associati;
- i contributi di Enti o Aziende Pubbliche e private;
- i ricavi delle
attività dell'associazione.
Art. 8 -
Contributi
Gli
associati sono tenuti a versare:
-
un
contributo di iscrizione;
-
una
quota associativa annuale;
nelle
misure e secondo i criteri stabiliti annualmente dal Consiglio
Direttivo.
Art. 9- Esercizio
finanziario
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione per l'esercizio successivo, e li sottopone all'approvazione dell'assemblea, corredandoli di una relazione sulla gestione.
Art.
10 - Organi
Organi
della Associazione sono:
-
l'Assemblea;
-
il Consiglio Direttivo con il Presidente e il Segretario;
-
il Comitato tecnico - scientifico;
-
il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il
Tesoriere;
- il
Collegio dei Probiviri.
Art. .11 - Assemblea degli Associati
L'Assemblea è costituita dagli Associati
Fondatori, dagli Associati Ordinari e dai Associati Sostenitori.
Gli Associati Onorari partecipano solo alle
riunioni delle Assemblee che sono convocate allo scopo di
definire gli obiettivi programmatici dell'Associazione ed
esprimono un voto solo consultivo e non sulle decisioni
assembleari. Gli Associati Fondatori e gli Associati Ordinari e Sostenitori hanno diritto ad un voto per la propria quota nel
Fondo Comune e possono rappresentare per delega non più di due
associati.
L'Assemblea deve essere convocata dagli
amministratori almeno una volta l'anno per l'approvazione del
bilancio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne
ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta da almeno un
sesto degli associati. In questo ultimo caso se gli
amministratori non vi provvedono entro quindici giorni, gli associati
richiedenti potranno di loro iniziativa convocare l'assemblea o
chiederne la convocazione al Presidente del Tribunale di Roma.
Compete all'Assemblea riunita in via
ordinaria:
-
nominare il
Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il
Tesoriere e il Collegio dei Probiviri;
-
approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
-
approvare la
relazione del Consiglio Direttivo sull'attività volta e sui programmi per l'avvenire;
- deliberare sui
ricorsi avverso l'attività del Consiglio Direttivo;
- istituire
Settori specializzati ordinandone il funzionamento, nel
rispetto delle disposizioni statutarie.
- Compete
ancora alla Assemblea, riunita in via straordinaria:
-
deliberare per modificazioni del presente statuto;
- deliberare in
merito allo scioglimento della Associazione.
Art. 12 -
Convocazione e deliberazioni
- La Assemblea deve
essere convocata, in via ordinaria, almeno annualmente.Va sempre convocata con avviso scritto,
spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza, con lettera raccomandata e/o via Fax che indichino gli argomenti
all'ordine del giorno.
-
La Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima
convocazione, quando siano presenti o rappresentati la
maggioranza degli associati e, in seconda convocazione, qualunque
sia il numero di associati presenti o rappresentati.
-
L'Assemblea
straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione,
quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi degli
associati e, in seconda convocazione, quando siano presenti
o rappresentati almeno il cinquanta per cento più uno degli
associati.
Le deliberazioni sono sempre prese a
maggioranza dei voti. Le modalità delle votazioni sono stabilite
di volta in volta dalla Assemblea.Il voto può anche essere
espresso per corrispondenza data la ampia presenza degli
associati, che potrebbero essere impossibilitati ad intervenire
ed a votare direttamente in assemblea .
Le modalità di espressione del voto per
corrispondenza saranno precisate in occasione delle singole
convocazioni sotto il capitolo "procedure per la
partecipazione" o in base a regolamento eventualmente
predisposto dal Consiglio Direttivo.
L'associato, impossibilitato a partecipare
all'Assemblea, può
Ciascun associato non può essere portatore di più di due deleghe.
I lavori dell'Assemblea sono diretti da un
Presidente e verbalizzati da un segretario, ambedue nominati
all'inizio dell'adunanza.
Art. 13 - Consiglio Direttivo
dell'Associazione
Il Consiglio Direttivo è composto da sette
a venticinque membri, scelti tra gli associati fondatori,
ordinari e sostenitori. Il numero dei membri viene determinato,
volta per voIta, dalla Assemblea convocata per il rinnovo delle
cariche sociali. I membri del Consiglio direttivo durano in
carica, tre anni e sono rieleggibili.
E' auspicabile che partecipino nel Consiglio
Direttivo almeno un professionista associato all' A.N.E.S.A. dei
seguenti Ordni e Collegi Professionali :
- Ordine degli Avvocati,
- Ordine degli Ingegneri ,
- Ordine degli Architetti,
- Collegio Professionale dei Periti
Industriali,
- Collegio dei Geometri ,
- Rappresentante dell'Ordine dei
Medici,
- Esperti qualificati nelle
radiazioni,
- Dottori in Scienze forestali e
agrarie,
- Ergonomi e
Igienisti.
-
Il Consiglio
Direttivo :
-
nomina un
Presidente e due Vice Presidenti;
- nomina un Segretario Generale;
- stabilisce
l'importo annuale delle quote associative;
- predispone il bilancio Preventivo e
Consuntivo;
- delibera sulle
ammissioni, esclusioni e decadenze degli associati;
- designa gli
associati onorari dell'Associazione nonché il Comitato tecnico
scientifico;
- coordina e
organizza le attività dell'Associazione, emanando pareri,
determinazioni ed orientamenti professionali inerenti l'attività
dell'associazione;
- sottopone
all'approvazione dell'Assemblea i Regolamenti relativi al
funzionamento interno dell'Associazione e le eventuali modifiche
statutarie.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal
Presidente nel caso lo ritenga necessario o dietro richiesta di
non meno di cinque Consiglieri. mediante raccomandata con avviso
scritto, o via Fax spedito almeno sei giorni prima
dell'adunanza, con indicazione degli argomenti all'ordine del
giorno.
Alla
adunanza possono partecipare, senza diritto al voto, i revisori
dei conti dell'Associazione.
validamente riunito il Consiglio Direttivo quando sia presente la
maggioranza dei membri, che all'uopo non possono farsi
rappresentare, e validamente
delibera a maggioranza dei voti.
Quando, tra favorevoli e contrari,
esista
parità, prevale la parte comprendente il voto del Presidente.
Qualora nel corso del triennio, a seguito di
dimissioni o mancanza, il numero dei consiglieri sia inferiore a
sette vengono cooptati quali Consiglieri gli associati che, nel
l'assemblea che ha eletto il Consiglio Direttivo hanno avuto il
numero di preferenze immediatamente inferiore. Questi ultimi
rimarranno in carica per la rimanenza del triennio.
L'assenza
ingiustificata a due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo
comporta la decadenza dalla funzione di Consigliere con apposita
delibera del medesimo Consiglio.
Art.
14 - Presidente
Il
Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale della
Associazione e può svolgere tutte le operazioni di amministrazione ordinaria e straordinaria.
Egli può delegare, occorrendo anche disgiuntamente, lo svolgimento
di parte dei suoi poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione.Ai Vice Presidenti ed al Segretario Generale
dell'Associazione.
Il
Presidente provvede alla esecuzione delle delibere
e
propone la nomina dei Coordinatori dei vari Settori specialisti.
Art.
15 - Segretario Generale dell'Associazione
Il
Segretario Generale provvede alla esecuzione delle deliberazioni
del Consiglio Direttivo in conformità delle direttive del
Presidente; redige i verbali delle sedute del Consiglio
Direttivo, nonchè delle Assemblee ordinarie e straordinarie. Può
farsi coadiuvare da esperti per specifiche mansioni.
Art.
16 - Comitato tecnico scientifico
Il
Comitato tecnico - scientifico dell'Associazione è costituito da
tutti gli associati onorari designati dal Consiglio Direttivo, i
quali hanno una riconosciuta competenza ed esperienza tecnico -
scientifica nel campo della salute e sicurezza del lavoro a
livello nazionale ed europeo.
Il Comitato tecnico - scientifico
costituisce il supporto tecnico - scientifico del Consiglio
Direttivo e collabora con l'Associazione per la soluzione delle
relative problematiche, suggerendo proposte per la
programmazione dell'attività associativa in rapporto
all'evoluzione delle norme della buona tecnica, delle leggi e
degli obiettivi da raggiungere.
Il Consiglio tecnico -
scientifico può nominare nel suo interno il Presidente e il Vice Presidente dello stesso Comitato per la
necessaria rappresentanza in ogni sede.
Art. 17 - Collegio dei Revisori dei Conti Il Collegio dei Revisori è
composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti
dall'Assemblea degli associati possibilmente tra gli iscritti
all'Albo dei Revisori dei Conti. Essi durano in carica tre anni e
sono rieleggibili ed hanno il controllo amministrativo e
contabile dell'Associazione. I membri effettivi eleggono tra
loro il Presidente, con libero procedimento. Il Collegio controlla
l'amministrazione della Associazione, verificando le operazioni
di cassa, accertando la regolare tenuta della contabilità.
esaminando i conti consuntivi. Il Collegio vigila sulla
osservanza delle disposizioni di legge e di statuto ordinatrici
della attività dell'associazione. Art. 18 - Tesoriere Il
Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo e può essere
scelto anche tra persone all'esterno dell'Associazione. Partecipa
ai lavori del Consiglio Direttivo con parere consultivo. Il
Tesoriere riceve e custodisce i contributi associativi, le
elargizioni ed i versamenti vari, provvede ai pagamenti previsti
nel bilancio. Tiene l'amministrazione ordinaria dell'Associazione
e predispone i dati per il bilancio di previsione e il consuntivo
da fornire al Consiglio Direttivo. Il Tesoriere. previa delega
del Presidente, può aprire conti correnti presso istituti
bancari e presso l'amministrazione postale. Art.
19 - Collegio dei Probiviri Il
Collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti
dall'Assemblea degli associati e nomina nel suo seno il
Presidente. Vigila sulla corretta applicazione del presente
statuto, esprime pareri sulle controversie tra gli associati. Art.
20 - Controversie
Per
la risoluzione delle controversie viene obbligatoriamente in
prima sede esperita la procedura dell'arbitrato come previsto
dal Titolo VIII del Codice di Procedura Civile e solo
successivamente
è competente il Foro di Roma. Art.
21 - Norme applicabili Per
quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del
Codice Civile ed a quelle sulle Associazioni. F.to:
Primerano Eugenio F.to: Corrado Rossetti F.to:
Di Mario Alessandro F.to:
Roberto Pallotta F.to:
Ugo Ciolli F.to: Emidio Sigismondi F.to: Marsili Massimo F.to: Guido Virtuoso F.to: Enrico Zuccarino F. to: Renato Pascotto F.
to: Francesca Costa - notaio